Norme per il contrasto alla diffusione del COVID-19.
Fonte: Confartigianato Imprese - Autoriparatori
Il documento tiene conto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 24 aprile 2020 con il Governo da Confartigianato e Parti sociali, nonché delle prescrizioni di cui al DPCM del 26 aprile 2020 che include all’allegato 6 il Protocollo stesso. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le misure di prevenzione e tutela in azienda riguardano le seguenti aree, strettamente connesse ed interdipendenti tra loro:
1) SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE
2) CONTROLLO ACCESSI
3) MANTENIMENTO DISTANZA INTERPERSONALE DI SICUREZZA
4) DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
5) FORMAZIONE/INFORMAZIONE
6) SORVEGLIANZA SANITARIA
1) SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE Sanificazione ambienti aziendali La sanificazione deve riguardare tutti gli ambienti aziendali (spazi, attrezzature, mezzi) e può essere effettuata direttamente dall’azienda o tramite ditta abilitata (soluzione da privilegiare poiché documentabile con apposita certificazione). Si raccomanda, secondo le indicazioni del Ministero della Salute (Circolare 5443 del 22-2-2020) di utilizzare, dopo la normale pulizia con acqua e detergenti comuni, prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, etanolo al 70%.
L’igiene e la sicurezza ambientale devono essere garantite con frequenza di almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura dell’azienda. Devono, inoltre, essere messe a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, con dispenser opportunamente posizionati in azienda (ingresso, postazioni di lavoro, siti dove sia necessario indossare o togliere i dispositivi protezione individuali, etc.). La disinfezione delle mani degli addetti deve avvenire a cadenza ravvicinata e ripetuta ad ogni contatto con materiali, mezzi ed apparati di terzi e/o aziendali già utilizzati da altri. Una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni ai sensi della richiamata Circolare 5443 del 22-2-2020 del Ministero della Salute, è necessaria, in aggiunta alle normali attività di pulizia, nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19. Sanificazione veicoli clienti La sanificazione dovrà riguardare anche i veicoli consegnati per interventi di autoriparazione, sia in ingresso che in uscita. I veicoli devono essere presentati in sufficienti condizioni igieniche da parte del cliente, mancando le quali il personale addetto può rifiutarsi di eseguire l’intervento. Una volta preso in carico il veicolo, il personale può procedere alla sanificazione dell’abitacolo e/o di singole parti con appositi prodotti disinfettanti (spray o altro). La sanificazione andrà ripetuta prima della riconsegna del veicolo al cliente. Per la sanificazione del veicolo, si consiglia di utilizzare prodotti disinfettanti-detergenti a base di alcol, etanolo, cloro e prodotti igienizzanti per interni in pelle o superfici delicate. Le superfici da pulire accuratamente sono: volante e leve laterali cambio freno a mano cruscotto e tutti i pulsanti portiere interne maniglie In particolare per la pulizia dell’abitacolo, a motore acceso, azionare il climatizzatore al massimo, modalità ricircolo, spruzzare apposito prodotto spray antibatterico per ambienti, uscire dall’abitacolo e chiudere le portiere, lasciare agire il prodotto per alcuni minuti, riaprire le portiere e rimuovere i residui del prodotto con panno pulito.
2) CONTROLLO ACCESSI Per il mantenimento della sanificazione dell’ambiente aziendale è necessario che ogni singolo accesso avvenga secondo le seguenti procedure.
Per gli addetti:
- eventuali turnazioni; controllo temperatura; firma dichiarazione non positività;
- disinfezione delle mani degli operatori all’accesso in azienda tramite appositi dispenser strategicamente collocati (di cui uno all’entrata) contenenti soluzioni idroalcoliche, e prima e dopo ogni contatto con materiali potenzialmente contaminati: monete, mezzi aziendali, mezzi in riparazione e/o allestimento, porte di accesso, computer, etc.. In caso di lavoratori già risultati positivi all’infezione, l’ingresso dovrà essere preceduto da una preventiva certificazione medica da cui risulti la avvenuta negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Per i fornitori:
- videoconferenza come modalità privilegiata, accesso contingentato/dilazionato e/o su appuntamento; divieto di discesa dal mezzo se all’interno dell’azienda e sprovvisti di DPI, (guanti e mascherine FFP certificate) che dovranno essere forniti dall’azienda stessa; in alternativa ai guanti, disinfezione mani prima dell’accesso e ad ogni contatto con porte, tastiere, etc.; in caso di accesso agli uffici controllo temperatura; accompagnamento da parte di tutor aziendale, firma dichiarazione non positività. Il titolare dell’azienda terza (es.: pulizia, vigilanza, fornitori in genere, etc.), è obbligato a informare l’autoriparatore di eventuali dipendenti che risultassero positivi al tampone COVID19, affinché insieme collaborino con l’Autorità sanitaria per l’individuazione di eventuali contatti stretti.
Per visitatori e clienti:
- accesso contingentato/dilazionato e/o su appuntamento; divieto di accesso se sprovvisti di DPI (guanti e mascherine FFP certificate), che dovranno essere forniti dall’azienda stessa, previa disinfezione mani; controllo temperatura; firma dichiarazione non positività; divieto di accesso agli uffici se non accompagnati. Questa modalità vale sia in caso di accettazione che di riconsegna del veicolo.
3) MANTENIMENTO DISTANZA INTERPERSONALE DI SICUREZZA
E’ essenziale mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro (due se possibile) tra gli operatori e tra essi ed eventuali soggetti terzi presenti in azienda e/o in ambiente esterno di pertinenza dell’azienda; la distanza va mantenuta tutto attorno agli operatori. Occorre inoltre evitare strette di mano e abbracci. Il rispetto del distanziamento sociale può prevedere anche una rimodulazione degli spazi di lavoro.
Segnaletica - Barriere e Distanziatori fisici - Informative/Avvisi Per il mantenimento delle distanze di sicurezza, si raccomanda, inoltre, di utilizzare segnaletica orizzontale e/o verticale, barriere/distanziatori fisici e informative/avvisi per indicare percorsi obbligatori e spazi d’arresto, procedure di accesso e obblighi (ad esempio, obbligo di disinfettare le mani, etc.).
4) DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
I DPI vanno utilizzati a seconda delle operazioni che sono svolte in azienda, sulla base del complesso dei rischi valutati. Qualora l’attività imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, etc.) conformi alle disposizioni delle Autorità scientifiche e sanitarie. E’ previsto per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni (ovvero, a titolo esemplificativo, in caso di utilizzo congiunto di mezzi aziendali), l’utilizzo di una mascherina chirurgica. Prima di indossare o di svestire un DPI occorre disinfettarsi le mani. I DPI usati dovranno essere raccolti in appositi contenitori per un appropriato smaltimento distinto dal normale smaltimento dei rifiuti, per evitare rischi di contaminazione.
5) FORMAZIONE/INFORMAZIONE Di tutte le procedure indicate (ovviamente compreso l’utilizzo dei DPI) dovrà essere informato in maniera accurata il personale addetto, sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, affinché i comportamenti richiesti siano puntualmente seguiti a tutela propria e dei clienti. Analoga informazione preventiva deve essere fornita all’impresa appaltatrice (es.: pulizia, vigilanza, fornitori in genere, etc.), affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano nel perimetro aziendale ne rispettino integralmente le disposizioni.
6) SORVEGLIANZA SANITARIA La sorveglianza sanitaria, prevista dal Protocollo del 24 aprile 2020, rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia ai fini dell’informazione e della formazione che il Medico Competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio, attraverso visite preventive, visite a richiesta e visite a rientro malattia.
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